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D.M. 10/12/2003 n. 383
3. Per la concessione dei contributi in conto interessi per la ripresa delle attivitā produttive di cui al presente Decreto, il tasso d'interesse a carico dei soggetti beneficiari č fissato nella misura dell'1,5 per cento nominale annuo nei limiti, comunque, dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente Decreto.ģ.
Art. 5. Cessazione dell'attivitā dell'impresa
1. In caso di cessazione dell'attivitā il mutuatario, che abbia regolarmente sostenuto le spese oggetto delle agevolazioni, puō proseguire nel pagamento delle rate residue del finanziamento erogato, beneficiando dei contributi concessi e della garanzia.
Art. 6. Fallimento dell'impresa beneficiaria
1. In caso di fallimento dell'impresa purchč la stessa abbia regolarmente sostenuto le spese oggetto delle agevolazioni la domanda di cui all'articolo 2 č presentata dal curatore direttamente a MCC S.p.a. o ad Artigiancassa S.p.a.
2. Il contributo č concesso fino al giorno antecedente la data della sentenza dichiarativa di fallimento dell'impresa.
Art. 7. Garanzia
1. La revoca del contributo per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995 o la cessazione dell'attivitā non producono la decadenza della garanzia prevista dagli
articoli 2 e 3 della Legge.
Art. 8. Norma transitoria
1. Limitatamente alle fattispecie previste dall'articolo 52, comma 28, della Legge n. 448 del 2001 sono sospese, in attesa della definizione delle pratiche, le azioni di recupero dei crediti per contributi revocati intraprese dalle banche finanziatrici o da MCC S.p.a. o da Artigiancassa S.p.a. nei confronti delle imprese che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 2.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14 e all'articolo 2, comma 8, del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995 si intendono integrate dall'articolo 1 del presente regolamento. Restano ferme, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel Decreto interministeriale del 23 marzo 1995. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarā inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 dicembre 2003 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro delle attivitā produttive Marzano Il Ministro dell'interno Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 23 Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 52, comma 28, della Legge n. 448 del 2001, si vedano le note alle premesse.
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitā
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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